Associazione Nazionale
degli Enti di Governo
d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

Newsletter 4/2008

AL VIA IL SECONDO CORRETTIVO DEL TU AMBIENTE
Il Governo con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, ha varato il secondo decreto correttivo del TU 152/2006 chiamato a riformare la legge Galli del 1994. Un iter altalenante quello della riforma del servizio idrico integrato in materia di vigilanza visto che nella legge
delega del 2006 si prevedeva un’ “Autorità con compiti di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti” in seguito abrogata dal primo decreto legislativo del novembre dello stesso anno ora corretto da questo nuovo decreto. Nel testo novellato, non si è tenuto conto degli emendamenti dell’ANEA tesi invece al recupero di quella stessa prima authority abrogata preferendo optare per un modello di Coviri con componenti in carica per tre anni e sua istituzione in seno al ministero dell’Ambiente. I suoi poteri sono elencati in una
decina di attività a cominciare da quella di predisposizione del metodo tariffario da trasmettere al ministero dell’Ambiente e delle convenzioni tipo di affidamento, verifica dei piani di ambito, emanazione di direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni, definizione dei livelli minimi di qualità, controllo delle modalità di erogazione dei servizi. E ancora: emanazione di linee guida per la parità di trattamento degli utenti e verifica della qualità ed efficacia delle prestazioni, redazione di rapporti sullo stato di organizzazione dei servizi per confrontare le prestazioni dei gestori e di pareri su richiesta del ministero, degli enti locali, delle autorità d’ambito e degli stessi utenti. Chiude l’elenco delle attività la relazione che il Comitato presenta annualmente al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e l’attività svolta.


 
REBUS COVIRI: DALLA RIFORMA UN CAMBIAMENTO
Sparito il riferimento della Legge Galli istitutiva del Coviri alla “regolare determinazione e al regolare adeguamento dei
prezzo secondo i criteri fissati dal CIP- Comitato interministeriale prezzi”, ecco brevemente spiegate le differenze tra il ricostituito Coviri di questo secondo correttivo al TU Ambiente e il Coviri così come previsto nel modello originario
del 1994. Nel decreto legislativo di un mese fa, è ridotta la durata in carica dei componenti dell’organo: tre anni contro i precedenti cinque della Galli. Il Comitato è oggi istituito presso il ministero dell’Ambiente, la Galli ne prevedeva invece l’istituzione presso il ministero del Lavori pubblici, stesso discorso per la nomina: i sette membri prima nominati con decreto del ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell’Ambiente, sono oggi nominati solo con decreto del ministero dell’Ambiente. Invariati i campi di applicazione delle funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione dei dati statistici e conoscitivi, sparisce invece in questo secondo testo tutta quella serie di attività svolte dall’Osservatorio su impulso del Comitato che la Galli individuava in un elenco dettagliato di “elaborazioni” da svolgere sulla base dei dati acquisiti. A cominciare dalla “definizione degli indici di produttività per la valutazione dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi e dei parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie applicate”, “individuazione dei livelli tecnologici e modello organizzativi ottimali dei servizi” e “promozione della sperimentazione e adozione di tecnologie innovative”. L’ANEA considera questo seconda versione del Coviri un indebolimento del sistema di regolazione rispetto allo spirito di riforma del servizio oggi integrato originariamente proposto dalla legge Galli.

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