Baggiani: la ridefinizione della governanceper i servizi idrici passa per le AATO
Il Governo si appresta a ridefinire – in via definitiva – compiti, ruoli e governance del settore che vede gli enti di ambito impegnati nella salvaguardia e nel controllo dei servizi idrici sul territorio italiano.
Dopo mesi di profonda incertezza e due successive bozze di DPCM, lo scenario pare infatti più favorevole a garantire a tutti i cittadini – grazie al presidio sul territorio delle AATO e alla loro storicizzata competenza – una più equilibrata distribuzione delle leve di governo di un settore strategico e delicato per la tutela del patrimonio idrico, delle risorse ambientali e della qualità delle acque. L’intensa attività di raccordo e di reciproca disponibilità sta così giungendo a un riassetto della regolazione dei servizi idrici nel rispetto della normativa europea e degli esiti referendari.
Il lavoro di questi ultimi mesi dell’ANEA, ed in particolare, quello delle ultime settimane hanno dato buoni frutti, nei termini in cui, si prevede l’attuale mantenimento in capo alle AATO delle funzioni di regolazione e controllo, capitolo messo ampiamente in discussione dai risultati degli ultimi referendum. La governance che ne dovrebbe nascere potrà così strutturare le relazioni e i livelli di intervento tra Ministero dell’Ambiente, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e le AATO.
Ora, resta l’attesa per il DPCM proposto dal Ministro dell’Ambiente che, in base al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovrà definire le competenze di regolazione dei servizi idrici che restano in capo al Ministero dell’Ambiente e quelle che vanno all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
Nelle prime versioni del testo, oltre che nell’incontro con il Sottosegretario all’Ambiente andava delineandosi un possibile riassetto delle competenze di regolazione dei servizi idrici secondo cui le funzioni di pianificazione strategica sarebbero state allocate in capo alle Autorità di Bacino distrettuali, cui sarebbe spettato anche il compito di approvare i documenti di pianificazione operativa predisposti dai gestori dei servizi idrici, sulla base della quale i medesimi gestori sarebbero stati chiamati a proporre una tariffa, la cui approvazione sarebbe stata di competenza dell’AEEG, insieme al potere di vigilanza sulle prestazioni dei gestori.
Con il documento inviato al Ministro Clini, l’Anea sottolineava l’evidenteillegittimità del cambiamento rispetto alla normativa in vigore, secondo cui le funzioni di pianificazione strategica dei servizi idrici, di determinazione della tariffa e di vigilanza sulle prestazioni, ai sensi del d.lgs.152/2006, spettano alle Autorità di Ambito, o agli enti che ad esse sono subentrati in virtù dell’art.2 c.186-bis della legge 191/2009, enti esponenziali dei Comuni, titolari a loro volta del compito di provvedere alla organizzazione dei servizi pubblici locali, in virtù dell’art.112 del d.lgs.267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
Alla luce della numerose critiche, mosse da più parti, vi è stato un sensibile ripensamento dell’approccio, così, pur restando, nella premessa, il riferimento alla necessità di ripensare la governance del settore, si prevede il mantenimento delle funzioni di regolazione e controllo in capo alle AATO.
In un primo momento sembrava anche che la funzione di verifica della corretta redazione e revisione del Piano d’ambito, ex art.10 c.14 lett.f) del d.l. 70/2011 che istituiva l’Agenzia nazionale, dovesse rimanere in capo al Ministero dell’Ambiente, ma, nell’ultimo approccio, anche questa funzione viene attribuita all’AEEG, nel consenso generale. Invero, è stato introdotto l’obbligo di consultazione, da parte dell’AEEG in sede di verifica dei Piani,delle Autorità di Bacino distrettuali e delle Regioni. Modalità e tempi di attuazione per il coordinamento di questi soggetti, sono ancora oggetto di studio.
Le altre funzioni attribuite all’AEEG sarebbero quelle relative alla definizione di premialità e penalità per il rispetto degli standard di servizio, alla definizione delle componenti di costo, inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione, all’emanazione del Metodo tariffario e alla sua revisione. Infine, un’enfasi particolare viene posta sulle funzioni di raccolta delle informazioni e di definizione dei criteri contabili per la rendicontazione e la trasparenza.
Stante così le cose, al Ministero resterebbero le funzioni di alto indirizzo sulla pianificazione, definizione degli standard di qualità della risorsa, dei livelli minimi nazionali di qualità del servizio, la determinazione dei costi ambientali e della risorsa, la definizione di indirizzi per la perequazione tariffaria tra diversi ambiti territoriali. Per il resto, il testo dello schema di DPCM attribuisce le funzioni di regolazione dei servizi idrici all’AEEG, ripercorrendo, seppur non rispettando la lettera originaria, i compiti attribuiti alla mai nata Agenzia nazionale, di cui al d.l. 70/2011.
Nel frattempo l’AEEG, con delibera 109/2012/A del 30 marzo 2012, ha provveduto a dotarsi di una struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di regolazione dei servizi idrici, nominando i dirigenti di riferimento. In particolare, la nuova organizzazione prevede l’istituzione di una “Area di coordinamento strategico”, il cui responsabile ha funzioni di raccordo tra il collegio e gli uffici, nonché di due “Uffici speciali”, l’uno denominato “Assetto”, incaricato tra l’altro della valutazione dei Piani d’ambito e delle convenzioni, e l’altro denominato “Tariffe e qualità”, cui è demandato il compito di provvedere all’emanazione di provvedimenti tariffari, di contabilità regolatoria e di tutela dei consumatori. È stata, infine, creata un’Unità “Rapporti istituzionali per i servizi idrici” presso il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali.